ANNO XII - &MAGAZINE - 

Il diamante vale la metà del prezzo pagato: la banca deve risarcire.

Il cliente della banca lo aveva acquistato per 10mila euro, per poi scoprire che vale la metà del prezzo pagato e infine la denuncia alla banca. L’istituto di credito si difende sostenendo che non aveva il ruolo di intermediario, ma per il giudice i fatti danno ragione al cliente.

Nella beffa dei diamanti venduti a prezzi gonfiati tramite diversi istituti di credito, non ci sono cascati solo grandi nomi dello spettacolo – tipo Vasco Rossi e Federica Panicucci – ma anche semplici correntisti di filiali di periferia. Com’è successo al libero professionista di Livorno che il 23 dicembre 2015 – dopo essere stato contattato da un dipendente di BPM di Livorno – ha sottoscritto un contratto d’acquisto per un diamante del valore di diecimila euro. Dopo circa tre anni lo stesso cliente ha ritirato il prezioso assistito «da un gioielliere esperto» scoprendo che alla data dell’acquisto il valore di quello stesso diamante era di 4.500 euro e che la momento in cui era stato ritirato gli veniva attribuito un valore addirittura inferiore ai 4mila euro.

Il cliente inizia una battaglia giudiziaria contro l’istituto di credito che si è conclusa la settimana scorsa con la sentenza della giudice del Tribunale civile che ha dato ragione all’ormai ex correntista condannando la banca a risarcimento del danno. Che è stato poi stimato da un consulente del tribunale in poco più di cinquemila euro, oltre alle spese processuali.

Durante il dibattimento Banco Bpm Spa patrocinato, ha sostenuto con fermezza di non aver avuto in alcun modo il ruolo di intermediario e che il reale valore del prezioso diamante non è mai stato oggetto di valutazione da parte della banca.

Si legge dagli atti processuali che la banca «sosteneva espressamente che il proprio ruolo fosse stato quello di mero tramite e/o segnalatore, totalmente estraneo al contratto di negoziazione, con conseguente inapplicabilità della normativa a tutela del consumatore. Con ciò escludendo che la banca svolgesse attività a qualunque titolo promozionale, e giustificando la percezione della commissione dal fatto che IDB (Intermarket Diamond) Business accedeva alla clientela della banca, a supporto della sua tesi difensiva parte convenuta allegava che il materiale pubblicitario consegnato all’attore recava esclusivamente il logo di IDB».

Il giudice a sua volta sottolinea in sentenza: “la vicenda si inserisce nel filone delle vendite dei cosiddetti diamanti da investimento da parte di numerosi istituti bancari ed è stata esaminata in maniera approfondita sia dall'Autorità garante della concorrenza nella decisione del 30 ottobre 2017 – con la quale gli istituti di credito coinvolti sono stati sanzionati per violazione della disciplina consumeristica sulle pratiche commerciali scorrette – che dal Tar Lazio nella sentenza del 14 novembre 2018, il quale ha respinto il ricorso avverso quella pronuncia da parte di Banco BPM.”

La motivazione
Al contrario la banca ha «indubbiamente svolto un'attività di consulenza, non diversa da quella svolta in ogni altro tipo di investimento, come risulta a titolo puramente esemplificativo dall’attività di presentazione dell’investimento, fissazione dell’incontro fra la IBM e il cliente, proposta d’acquisto e stipula del contratto all’interno dei locali commerciali della banca, svolgendo invero il ruolo di termine di riferimento del cliente, al fine di orientare le scelte di quest'ultimo.

La contraria tesi della convenuta, secondo la quale essa si sarebbe limitata a svolgere un’attività di mera segnalazione, «non è verosimile, alla luce delle elevate commissioni percepite dalla convenuta medesima, che altrimenti resterebbero prive di giustificazione». 

 

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Phishing, nessun risarcimento danni per le vittime.

Cadere in una truffa online può significare perdere i propri risparmi. Le truffe online con il metodo del phishing a danno dei clienti di banche sono un problema un loro problema.

Nel caso phishing, i clienti non riceveranno alcun rimborso o risarcimento, questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.

Ogni cittadino è potenzialmente vittima di crimini finanziari. Basta aprire la propria casella di posta elettronica o un messaggio sul telefonino per trovare mail o comunicazioni che emulano comunicazioni simili a quelle della nostra banca. Sono, infatti, le modalità più utilizzate dai criminali che ci raggiungono con ogni mezzo per cercare di rubare i nostri dati sensibili.

Una email può tranquillamente nascondere una trappola tale da permette ai malintenzionati di accedere ai nostri conti correnti con poche mosse. Da lì a rubare i nostri soldi passano pochi istanti.

La mail o il messaggio di testo sul telefonino, se non riconosciuto può avere ripercussioni molto gravi per il cliente della banca, e la Legge non ammette ignoranza. Chi cade nel tranello ben congegnato toglie da ogni responsabilità la banca presso la quale si ha i suoi risparmi. La sentenza della Corte di Cassazione spiazza tutti gli italiani e impone loro una maggiore attenzione quando si tratta di aprire email, cliccare su link dove inserire dati sensibili.

Sono i clienti delle banche a dover evitare di cadere in truffe online ricordandosi di non fornire mai informazioni utili per accedere ai propri conti bancari ed evitando di cliccare su link di email sospette o anche solo apparentemente sospette. Di solito queste mail contengono errori grammaticali e sono finalizzate a informare di un problema “inesistente” da risolvere e quindi della necessità di cliccare sul link per portare avanti la procedura che porrà fine all’inconveniente. Eè estremamente categorico il consiglio di non seguire i passaggi indicati dal malvivente e informarsi immediatamente dalla propria banca per chiedere spiegazioni. 

Appare superfluo, ma altrettanto utile, ricordare di utilizzare sempre password complesse con lettere, numeri e simboli. Inoltre tenere sempre aggiornati i software dei vostri computer e smartphone.

 

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Azionisti BPV ottengono risarcimento.

Sono due le ragioni per la Corte di Appello di Palermo e per la Corte Costituzionale che permetteranno ai siciliani, clienti di Banca Nuova, di ottenere il risarcimento ai loro risparmi investiti in azioni della Banca Popolare di Vicenza.

Le ragioni della sentenza sono state chiarite ai risparmiatori che hanno perso risparmi investiti in azioni dell'ex Banca Popolare di Vicenza attraverso la promozione e la vendita negli sportelli di Banca Nuova.

Secondo il giudice, il comportamento di Banca Nuova ha violato l'obbligo della trasparenza e della correttezza, oltre alle valutazioni di legittimità al risarcimento per i danni da parte di Banca Intesa, subentrante a Banca. L’Arbitro per le controversie finanziarie e la Corte d'Appello hanno determinato che Banca Nuova «aveva fatto sottoscrivere al cliente un questionario Mifid nel quale aveva dichiarato una propensione al rischio elevato ed esperienza in ambito azionario, nonché di aver ricevuto l’informativa circa i rischi dell’investimento in azioni Bpvi, sottoscrivendo la relativa modulistica».

Tuttavia, il comportamento e le modalità adottate da Banca Nuova non sono state ritenute sufficienti, perché l'intermediario doveva «curare l’adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e dei servizi somministrati al cliente e la comprensione effettiva da parte del medesimo delle relative caratteristiche».

La difficoltà interpretativa più difficile da superare per i giudici sono il riconoscimento delle responsabilità di Banca Intesa.

Banca Intesa , infatti, ha presentato il decreto legislativo n. 99/17 con il quale lo Stato, per salvare le banche venete, ha ceduto tutte le attività facenti capo alla Bpvi ma ha formalmente escluso da tale cessione, e da qualsiasi ristoro, tutti i debiti nei confronti degli azionisti che, conseguentemente, hanno perso il loro capitale.

La Corte costituzionale ha però confermato che non rientrano negli accordi l’operazione di vendita ai privati delle azioni Bpvi da parte di altro soggetto e pertanto non può godere dei privilegi previsti nel decreto legge che ha sancito l’acquisto delle banche venete da parte di Banca Intesa che è obbligata a risarcire tutti i risparmiatori siciliani.

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Estingue il mutuo e la banca restituire gli oneri.

La decisione potrebbe aprire la strada a una battaglia legale per ottenere denaro trattenuto dalle banche in caso di estinzione anticipata del prestito.
 
La Commissione degli Arbitri Bancari Finanziari (Abf) di Milano, organismo istituito dalle banche italiane per risolvere le controversie tra istituti di credito e clienti evitando lunghi e onerosi procedimenti giudiziari, ha infatti dato ragione ad un cliente, condannando la banca a pagargli 1.504 euro, oltre al pagamento della procedura.
 
Il Cliente ha ottenuto quindi il rimborso degli oneri del finanziamento, estinto alcuni anni fa.
Il parere dell’Abf poggia su una sentenza della Corte Costituzionale, la 263 del 2022, che lo scorso 22 dicembre era intervenuta sulla annosa controversia che vede dalla parte opposta della barricata banche e consumatori. Dal 2021, infatti, si era affermata una interpretazione della legge per la quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avesse diritto al rimborso dei soli oneri che si distribuivano lungo il periodo di durata del finanziamento. Con un danno, quindi, dal punto di vista economico. E un vantaggio per la banca.
 
La Consulta, però, ha stabilito che questa interpretazione è incostituzionale, perché lesiva dei diritti dei consumatori e, in particolare, dei vincoli assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione europea. «Di conseguenza i consumatori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento – spiega Benenti – hanno diritto alla restituzione proporzionale di tutti gli oneri corrisposti, comprensivi degli oneri di istruttoria e di intermediazione, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge 106 del 2021".

È stato bocciato quindi un articolo del Decreto sostegni bis, nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
 

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Banca Marche: Risarcimento agli azionisti.

È vinto il ricorso contro il Mef a Roma: i clienti depositanti dell'ex Banca Marche hanno il diritto di avviare le procedure risarcitorie per le quali erano stati esclusi e di riaprire le istruttorie con il fondo.

Il Tar, infatti, ha riconosciuto il diritto degli azionisti ex Banca Marche a partecipare al processo risarcitorio di cui fino ad ora erano stati esclusi, e ha condannato la commissione tecnica istituita dal MEF a riaprire l'istruttoria per ottenere l'atteso indennizzo che la legge istituisce attraverso il fondo di compensazione dei depositanti.

Dopo il fallimento di Banca Marche e di altre banche del centro Italia (Carife, Banca Etruriae Carichieti) e del Veneto (Popolare di Vicenza e Veneto Banca), il MEF ha istituito un fondo di compensazione dei depositanti. Dei circa 500.000 soci coinvolti nell'incidente, 150.000 depositanti hanno presentato istanza e la maggior parte di essi ha già ottenuto il risarcimento previsto dalla legge. Per alcuni di questi, tuttavia, la Commissione ha rigettato le domande risarcitorie, sostenendo l'esistenza di inadempimenti che condizionano il diritto al risarcimento.

I risparmiatori azionisti traditi da Banca Marche ammessi al processo sono 3.400 contro i 5.000 richiedenti.

I requisiti sono:

  1. un reddito inferiore a 35.000 euro
  2. un valore di risparmio inferiore a 100.000 euro.

I soci di Banca Marche hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, affermando la legittimità dei loro diritti ad essere rimborsati. Il TAR ha emesso sentenza in 15 articoli il 16-17 marzo a sostegno del ricorso, riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni e sostenendo che i provvedimenti di diniego erano “manifestamente illegittimi e lesivi di eccessivo potere per carenza di istruttoria e motivazione ."

Non va dimenticato che queste massicce violazioni sono state ulteriormente confermate dalla recente sentenza del Tribunale Penale di Ancona, che ha condannato i vertici della banca a complessivi 118 anni di reclusione. Come asserito in appello e riconosciuto dal Tar, la sussistenza di tali diffuse inadempienze dell'istituto di credito avrebbe comportato una valutazione positiva delle pretese risarcitorie. 

 

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